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Regolamento del Club

TITOLO I
I Soci
Art.1  – Ammissione nuovi soci
1.    Le ammissioni dei soci debbono avvenire, nel rispetto delle norme statutarie, ed in particolare dall’art. III,  in base a programmi pluriennali di incremento deliberati dal Club, che tengano conto della necessità che siano rappresentate le principali attività del territorio di competenza.
2.    I soci da proporre debbono essere esponenti particolarmente qualificati delle varie categorie rappresentative delle attività del territorio in cui il Club agisce, debbono avere notevoli doti di umanità e socievolezza e debbono avere la vocazione al servizio.
3.    Si diventa socio soltanto per invito.
4.    La candidatura viene proposta, su apposito modulo debitamente compilato; la proposta è sottoscritta da uno o due soci in regola, uno dei quali assumerà la veste di “socio padrino”.  Il modulo di proposta è presentato al Presidente del Club che lo trasmette al Presidente del Comitato ammissione Soci.
5.    Il Presidente del Comitato riunisce il Comitato per l’esame della candidatura sulla quale lo stesso, dopo aver assunto le opportune informazioni, sentendo in ogni caso tutti i soci, esprime proprio parere, che non potrà essere favorevole se in presenza anche di un solo giudizio contrario, comunicando a sua volta il deliberato al Consiglio Direttivo del Club che prenderà in esame la candidatura nella prima riunione successiva. La procedura di ammissione deve essere seguita con criteri della massima riservatezza.
6.    L’ammissione del nuovo socio deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell’intero Consiglio. In caso di voto favorevole il Candidato è invitato a divenire socio del Club.
7.    La procedura di invito a divenire socio non potrà avere inizio se l’interessato non avrà partecipato più volte ai meeting del Club, ai fini di una reciproca conoscenza, ospitato dai soci presentatori.
8.    Il Presidente del Club accerterà in ogni caso se per l’interessato non sia stata in precedenza promossa, e con quale esito, procedura di ammissione in altro dei Club Lions confinanti.
9.    La cerimonia di investitura avverrà durante una riunione di particolare solennità e rilievo.
10.    In caso di non ammissione, anche se momentanea, di un candidato, il Presidente del Club ne darà comunicazione riservatissima soltanto al presentatore (o ai presentatori), ma avrà il divieto di riferire alcunché sull’argomento. Lo stesso divieto riguarda, ovviamente, tutti gli altri Consiglieri e gli altri Soci del Club.
Qualunque socio che sia uscito volontariamente dal Club può essere riammesso, seguendo la procedura indicata per le nuove ammissioni.

Art. 2 – Ammissione a Socio di Leo
1.    Ciascuno dei Club Lions Sponsor di un Leo Club provvederà alla compilazione ed al costante aggiornamento di un Albo nel quale venga registrata la presenza e attività dei Soci del Club Leo con particolare riferimento alle iniziative di servizio intraprese, alle cariche ricoperte a livello di Club ed a livello Distrettuale. Tale Albo potrà inoltre contenere notizie sul curriculum vitae dei Leo. I dati da inserire in tale Albo verranno comunicati al Club Lions dal Lion Advisor all’inizio di ogni anno sociale.
2.    Il Leo Advisor raccoglierà le informazioni in accordo con il Consiglio Direttivo del Club Leo e con il socio Leo direttamente interessato.
3.    Ferme restando le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti presso ogni Lions Club per l’ammissione dei soci, il Lion Advisor, su iniziativa propria del Chairman distrettuale, presenterà al proprio Club per l’ammissione quei Leo od ex Leo che manifestino la volontà di associarsi al Club Lions. Per ogni ammissione di nuovi soci al Club, il Lion Advisor è tenuto a proporre la candidatura di uno o più Leo od ex Leo. Nel caso che la proposta di associazione venga avanzata nei confronti di un Club Lions che non sia sponsor di un Club Leo, la presentazione del candidato potrà avvenire, oltre che da parte dei Soci del Club Lions, anche da parte del Chairman Distrettuale.
4.    Nei criteri di valutazione del candidato devono essere tenute in massima considerazione, oltre alle potenzialità proprie del Leo per quanto riguarda le qualità morali, la propensione al servizio e la professionalità, valutate in ragione dell’età del candidato, le notizie riportate nell’apposito Albo, descritto nei capoversi precedenti. Requisiti preferenziali per l’ammissione sono: l’anzianità di appartenenza al Club Leo superiore a 5 anni, le iniziative di servizio intraprese, l’aver ricoperto cariche nel Consiglio Direttivo del Club o del Distretto.

TITOLO II
Gli Organi
Art. 3 – Elezione cariche sociali
1.    Il Presidente, entro marzo, nomina un Comitato elettorale presieduto da un Past Presidente e formato dal Presidente entrante ed altri 3 Past-Presidenti, che deve predisporre, sulla base delle qualità lionistiche e previo accertamento delle capacità e disponibilità, la lista dei nomi proposti per le cariche sociali dell’anno successivo. Tale lista non dovrà comprendere né il Presidente né l’immediato Past Presidente, i quali, in base alle norme statutarie, accedono alle rispettive cariche di diritto.
2.    La lista dovrà essere portata a conoscenza di tutti i soci mediante comunicazione scritta da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, che dovranno aver luogo entro il 15 del mese di aprile. È facoltà dei soci, in sede di votazione, che avverrà a scrutinio segreto, sostituire uno o più dei nominativi proposti.

Art. 4 – L’Assemblea dei Soci
1.    L’Assemblea dei Soci si riunisce di norma entro il 15 settembre di ogni anno per gli adempimenti previsti dall’art. XI dello Statuto, oltre che per il rinnovo delle cariche sociali di cui al precedente articolo.
2.    Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di 1/5 dei Soci che indichino anche gli argomenti da trattare, può convocare assemblee straordinarie dei soci per deliberare su qualsiasi argomento che non sia rimesso alla competenza del Consiglio Direttivo.
3.    L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 3/5 dei Soci ed in seconda convocazione, che può svolgersi anche nello stesso giorno, di 3/10 dei Soci.
4.    Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente
5.    I soci onorari, aggregati e privilegiati possono assistere alle Assemblee.
6.    Le convocazioni devono pervenire ai Soci almeno 5 giorni prima della data fissata e devono contenere gli argomenti da trattare. Esse possono essere effettuate a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS e, nei casi di urgenza anche a mezzo telefono.

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo
1.    Tutti i componenti del Consiglio Direttivo di cui all’Art. VIII dello Statuto, sono Officers di Club a norma dell’Art. VII del medesimo.
2.    Il Consiglio Direttivo è composto di 15 membri:
–    Il Presidente
–    L’immediato Past President
–    Il Vice Presidente
–    Il Segretario
–    Il Tesoriere
–    Il Cerimoniere
–    Il Censore
–    Il Presidente Comitato Soci
–    L’Informatico
–    Sei Consiglieri di cui uno con funzioni di Addetto Stampa.
3.    Ogni Consigliere può avere anche più di un incarico.

Art. 6 – Altri Organi
1.    Il Comitato Soci è composto da due componenti oltre che dal Presidente, che è anche membro del Consiglio Direttivo.
2.    Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. I revisori dei Conti non possono ricoprire l’incarico di Consigliere.
3.    Il Comitato Soci ed i Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea dei Soci contestualmente alla elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Comitati Straordinari
1.    Per l’attività di gestione dei gemellaggi e perché ogni anno non venga a mancare la continuità operativa è istituito un Comitato Permanente il cui Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dura in carica 5 anni.
2.    Il neo Presidente potrà predisporre una squadra a suo piacimento che presenterà al Presidente del Club per un formale avallo.
3.    I membri del comitato, ogni anno possono cambiare totalmente o parzialmente a giudizio del Presidente del Comitato; in caso di cambiamenti debbono ottenere il formale avallo da parte del Presidente del Club.
4.    Il Presidente del Comitato partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

TITOLO III
Altre Disposizioni
Art  8 – Convegni
1.    I Delegati eletti dal Consiglio Direttivo quali rappresentanti del Club ai Convegni e Assemblee Distrettuali, possono, secondo l’interpretazione estesa del’art. XII sezione 2 dello Statuto, ricevere un contributo alle spese di viaggio e alloggio per un importo massimo di 200 euro a delegato ed un massimo di 1000 euro per il totale dei delegati, con la limitazione dei soli Congressi o Assemblee che si svolgono in terra di Sardegna.
2.    Durante i Convegni che il Club organizza sotto la sua responsabilità e coordinamento deve essere prevista alla fine dello stesso una sezione dedicata alle domande del pubblico.
3.    La gestione di queste dovrà essere fatta predisponendo un piccolo modulo da distribuire a chi vuole fare un intervento perche possa formulare la domanda per iscritto; le richieste, raccolte dal moderatore, saranno evase per ordine di arrivo.
4.    Non sarà possibile a nessun partecipante prendere la parola se non già preventivamente accettato dal comitato promotore o, se in sala, dal moderatore del Convegno.

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